sabato, 20 Aprile 2024
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Gravina, vietata la bruciatura delle stoppie

Ecco il vademecum 2022

L’Assessore all’agricoltura del Comune di Gravina in Puglia Vincenzo Varrere ricorda che sul territorio della Regione Puglia, l’attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture “cerealicole” è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.

La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 vieta l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi “15 giugno – 15 settembre” è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell’effettivo  utilizzo  del  ringrano  e  della  coltura  di  secondo  raccolto  sarà  desunta,  a  livello  particellare,  dal  fascicolo  aziendale  sulla  base  della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

Al di fuori di tali circostanze è sempre vietata l’accensione delle stoppie.

La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

Per i conduttori di fondi agricoli ricadenti in aree soggette ai vincoli paesaggistici ambientali, sic e zps, le operazioni di bruciatura delle stoppie sono sempre vietate e non godono di alcuna deroga.

Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.

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I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.

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