venerdì, 13 Settembre 2024
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Gravina, vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie

L’Assessore Vincenzo Varrere ricorda che sul territorio della Regione Puglia, l’attività è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.

L’Assessore all’Agricoltura del Comune di Gravina in Puglia Vincenzo Varrere ricorda che sul territorio della Regione Puglia, l’attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture “cerealicole” è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.

La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 vieta l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture ceralicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi “15 giugno – 15 settembre” è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell’effettivo  utilizzo  del  ringrano  e  della  coltura  di  secondo  raccolto  sarà  desunta,  a  livello  particellare,  dal  fascicolo  aziendale  sulla  base  della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

AL DI FUORI DI TALI CIRCOSTANZE È SEMPRE VIETATA L’ACCENSIONE DELLE STOPPIE.

La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

Per i conduttori di fondi agricoli ricadenti in aree soggetti ai vincoli paesaggistici ambientali, Sic e Zps, le operazioni di bruciatura delle stoppie sono sempre vietate e non godono di alcuna deroga.

Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.

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I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.

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