mercoledì, 24 Aprile 2024
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Voli cancellati o in ritardo? I diritti del passeggero

Negli ultimi mesi sono sempre più frequenti i problemi con i voli aerei. Ne parliamo con Vittorio Fresa e Vincenzo Lagonigro nel primo appuntamento de “L’angolo dell’avvocato”.


Con lo scoppio della pandemia da COVID – 19, si sono moltiplicati esponenzialmente i disagi sofferti dai passeggeri in relazione al trasporto aereo.
Sebbene in un primo momento, la valanga di cancellazioni e ritardi fosse effettivamente dovuta a questioni emergenziali realmente collegate con la pandemia, in seguito gran parte delle compagnie aeree (voli Rayanair, voli Easyjet e voli low-cost)ha colto la palla al balzo per continuare a ritardare e/o cancellare i propri operativi, evitando al contempo di corrispondere al passeggero quanto dovuto a norma di legge e facendosi scudo di presunte e non dimostrate “esigenze legate al diffondersi della pandemia”.
Pertanto, considerato che dietro tali pretesti spesso si nascondono reali motivazioni di scarso “load factor” (cioè le compagnie non hanno riempito a sufficienza il volo e dunque non risulta economicamente vantaggioso mantenerlo operativo), risulta quanto mai utile essere informati di quelli che sono i diritti dei passeggeri in caso di irregolarità nel trasporto aereo degli stessi nell’ambito dei voli comunitari (laddove per voli comunitari devono intendersi tutti i voli in partenza da un aeroporto situato all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure i voli in partenza da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea con destinazione in uno Stato membro, a condizione che la Compagnia Aerea sia europea).

Casistica
In primo luogo, occorre schematizzare quelle che sono le casistiche legalmente rilevanti in ambito di irregolarità nel trasporto aereo dei passeggeri, e vale a dire:
a) Cancellazione del volo avvenuta con meno di 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza prevista;
b) Negato imbarco;
c) Ritardo del volo superiore alle tre ore.

Diritti del passeggero
1)Compensazione pecuniaria

Nei casi di cui alle superiori lettere a), b) e c), stando a quanto previsto dal Reg. CE 261/04, così come integrato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, al passeggero spetta in primo luogo la cosiddetta compensazione pecuniaria forfettaria. Si tratta di una somma di denaro, che la compagnia aerea deve corrispondere al passeggero per il solo fatto di avergli fatto perdere tempo. Tale somma è predeterminata a monte dal Legislatore Europeo, il quale l’ha positivizzata all’art. 7 del citato Reg. CE 261/04. In particolare, differenziando in base alla lunghezza della tratta di viaggio interessata, la compensazione sarà di:

250 euro per i voli fino a 1.500 km;

400 euro per i voli tra 1.500 e 3.500 km;

600 euro per i voli superiori a 3.500 km.

2)Assistenza

In aggiunta alla compensazione, i passeggeri hanno altresì diritto ad essere debitamente assistiti dal vettore, il quale non può meramente abbandonarli a loro stessi. In particolare, l’art. 9 del Reg. CE 261/04 prevede che il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
— qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
— qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
d) ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.


3) Risarcimento del danno

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In aggiunta alla compensazione pecuniaria, e all’assistenza, il Reg. CE 261/04, tramite il rinvio aperto dell’art. 12, lascia impregiudicato il diritto del passeggero al risarcimento del danno da questi subito in conseguenza di una cancellazione, un negato imbarco o un ritardo (anche inferiore alle tre ore). Per danno conseguente deve tipicamente intendersi non solo ogni spesa sostenuta dal passeggero in conseguenza dell’inadempimento del vettore (ad es. nuovi biglietti aerei acquistati per far fronte all’improvvisa cancellazione; costi di trasporto quali taxi o mezzi pubblici, costi per pernottamenti o costi per acquisto di cibo e bevande se il vettore ha omesso di prestare assistenza) ma anche tutti quei costi già sostenuti dal passeggero prima del trasporto aereo (es. acquisti di biglietti per eventi sportivi o per concerti, o prenotazioni non rimborsabili presso determinate strutture) in relazione a servizi di cui il passeggero non potrà più usufruire proprio a causa dell’irregolarità nel trasporto.


4) Rimborso del biglietto

Infine, con particolare riferimento alle ipotesi di cancellazione e negato imbarco, qualora il vettore non si preoccupi di condurre a destinazione il passeggero, riproteggendolo su un volo alternativo, sarà altresì tenuto a restituire il prezzo del biglietto già incassato, posto che la relativa obbligazione di trasporto non è stata adempiuta e dunque viene meno il presupposto per trattenere le somme a tale titolo.

Vittorio Fresa

Vincenzo Lagonigro

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